1. CASSAZIONE VI SEZ. PEN. SENTENZA 27936/08: COMMETTE IL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE IL SANITARIO (DIPENDENTE DI UN OSPEDALE) CHE NELL’AMBITO DI UNA VISITA SPECIALISTICA NELLA STRUTTURA PUBBLICA INDIRIZZI IL PROPRIO PAZIENTE AL LABORATORIO PRIVATO DI CUI È SOCIO PER L’ESPLETAMENTO DI UN ESAME CHE POTEVA ESSERE ESEGUITO NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA.

  2. E precisamente la Cassazione ha affermato che “l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera si fini del ricovero, oppur, come nella specie, per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base al quale la struttura pubblica, tramite i suoi organi, è tenuta ad una prestazione complessa, la quale:
    a) non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L.n. 132 del 1968, art.2;
    b) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie nonchè di quelle latu sensu alberghiere. In tale quadro, di contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, la visita ambulatoriale nella struttura pubblica di assistenzza sanitario-ospedaliera, va rettamente intesa come condotta che esprime l’attività pubblica affdata al sanitario, e che non si esaurisce con il mero accertamento diagnosticoe/o strumentale del medico, accompagnato dalla comunicazione dei risultati e dalla programmazione dell’eventuale intervento terapeutico.
    La condotta di rilievo pubblico infatti si estende, di necessità, alla fase del “dopo visita” nella misura in cui con tale fase successiva , che può comportare calendarizzazione di nuove visite o di altri e diversi accertamenti di verifica e di controllo della stessa diagnosi, o di monitoraggio dell’efficacia dei rimedi apprestati:
    a) si porta a completamento il programma di diagnosi cura del paziente stesso originato dall’esame clinico, la definizione della patologia e del suo grado;
    b) se ne verifica l’efficacia, o se ne correggono le linee, in funzione della risposta individuale;
    c) si danno sul punto le opprtune indicazioni (ad es. approfondimenti tecnico strumentali) che vengono a saldarsi inscindibilmente, senza fratture logiche o pragmatiche, con la visita medica stessa. Quindi “il cosa fare ancora dopo la visita” non può essere estraneo alla nozione stessa “visita”, la accompagna a tutto ciò che si possa rendere ulteriormente necessario, come già detto, in funzione dell’utile perfezione dell'atto medico (nella specie l’esame del fondo oculare), della conferma della diagnosi –terpaia, nonchè della garanzia del suo buon esito. Il dopo-visita, in tale contesto, costituisce pertanto un “unicum” e non frammentabile segmento delloperare del medico preposto al pubblico servizio sanitario”.