CASSAZIONE SEZ. PEN. SENTENZA 42790/07: INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SIA IL COMPORTAMENTO DI COLUI CHE, NON AVENDO CONSEGUITO IL TITOLO RICHIESTO DALLA LEGGE PER L’ESERCIZIO DI UNA DATA PROFESSIONE, COMPIE ANCHE UN’UNICA PRESTAZIONE, SIA COLUI CHE COMPIA TALE PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO.
E precisamente la Cassazione ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione è irrilevante l’eventuale scopo di lucro e, in genere qualsiasi movente di carattere privato; sicchè la consapevole mancanza di titolo abilitativo all’esercizio di tale professione integra il dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, ancorchè l’abusiva prestazione professionale sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione. Poichè infatti titolare dell’interesse protetto dalla norma penale è solo lo stato l’eventuale consenso del privato è del tutto irrilivante ex art. 50 cp ( consenso dell’avente diritto)”; La Corte ha anche ribadito il principio secondo cui “ai fini della sussitenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto”.