L’ABUSO EDILIZIO SUI BENI AMBIENTALI PUÒ ESSERE SANATO? LA CASSAZIONE DICE SÌ, A PATTO CHE FOSSE DALL’INIZIO COMPATIBILE CON IL CONTESTO PAESAGGISTICO.
La Cassazione, con sentenza n. 19081 del 2009, ha confermato la condanna ex artt. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 e 44 lettera c) D.P.R. n. 380 del 2001, nei confronti del rappresentante legale di un’impresa edile che per eseguire lavori di restauro commissionati dal Comune aveva realizzato (sul monte Argentario) in assenza del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico, una nuova strada eliminando la vegetazione esistente. Il certificato di compatibilità paesaggistica prodotto dalla difesa non è stato ritenuto idoneo ad estinguere il reato: infatti il certificato ora detto era subordinato alla sistemazione dei serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al rinverdimento delle zone di manovra al termine delle operazioni. Secondo la Cassazione, il taglio di un bosco non può considerarsi sanato per effetto dell’imposizione dell’obbligo del rinverdimento, perchè si tratterebbe di intervento che ha già deturpato il paesaggio. In altre parole, non si potrebbe in casi come questo parlare di intervento ab origine compatibile con il paesaggio.