CASS. SEZ. CIV. SENTENZA N. 16593/08 SECONDO LA CASSAZIONE LA MERA CONFLITTUALITÀ TRA I CONIUGI NON È MOTIVO ATTO AD ESCLUDERE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO.
La Suprema Corte ha affermato che "nel quadro della nuova disciplina relativa ai dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (…) alla c.d. “biogenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo. L’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniuigi, poichè avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il concidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perchè possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [...]. Per cui l’esclusione della modalità di affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari eserciio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, allinteresse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario dell’affidamento. [...]”