A CHI SPETTANO I DIRITTI SUL NOME DELLA BAND MUSICALE CHE SI SCIOGLIE?
La questione è in parte affrontata dal Tribunale di Genova, che con sentenza del 4 dicembre 2007 suggerisce che tipicamente il nome di un gruppo musicale costituisce la denominazione del complesso organizzato secondo lo schema di una associazione o di una società in nome collettivi irregolare. In ogni caso il nome spetta ad un centro autonomo di imputazione di interessi e di diritti. La conseguenza? Che tipicamente il nome resta di esclusiva pertinenza dell’organizzazione, anche quando taluno degli originari componenti se ne va o venga escluso. D’altro canto, nel caso di registrazione come marchio del nome della band, lo scioglimento del sodalizio non fa venir meno la memoria storica e la notorietà del gruppo estinto. Perciò sopravvive anche l’interesse dei singoli componenti dell’ex band musicale a chiedere la tutela per la denominazione contro tentativi di appropriazione indebita.