SE SI CHIEDONO LA RISOLUZIONE E IL RISARCIMENTO NON SI PUÒ PIÙ CHIEDERE IL RECESSO E LA CAPARRA.
Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 553 del 14 gennaio 2009 hanno messo fine al contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra i due rimedi previsti ex art. 1385 c.c.. Infatti, proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non è consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale. La ragione? Una soluzione diversa finirebbe per vanificare la funzione della caparra (consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso).