NESSUN DANNO ESISTENZIALE PER IL DIRIGENTE A CUI È ILLEGITTIMAMENTE REVOCATO UN INCARICO.
Sulla scia della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008, le sezioni unite sono tornate, con la sentenza 3677 del 16 febbraio 2009 sul tema del danno esistenziale. In un caso di domanda di risarcimento danni per revoca illegittima di un incarico dirigenziale, le sezioni unite hanno precisato che, poichè il danno c.d. esistenziale non è una categoria autonoma, esso rientra nel caso di specie nel danno morale. Con la conseguenza che non può essere liquidato separatamente. Anzi, resta assorbito dal risarcimento del danno morale e spetta dunque solo se quest’ultimo è ritenuto risarcibile.