1. FILE SHARING E OBBLIGHI DEL PROVIDER.

  2. Secondo il Tribunale di Roma, 17 marzo 2008, il file-sharing di opere protette dai diritti d’autore non giustifica l’obbligo di discovery in capo al provider. Quest’ultimo, in altre parole, non è obbligato a rivelare i dati idonei ad identificare gli utenti del servizio, cioè gli utilizzatori dei programmi di file-sharing. Perchè? Perchè il bilanciamento tra il diritto di proprietà intellettuale e il diritto alla riservatezza va risolto nel senso che il primo prevale sul secondo solo se vengono in gioco interessi della collettività protetti da diritto penale.