I CREATORI DI SUONI SONO PROTETTI DAI DIRITTI CONNESSI, MA SOLO SE
IL FOLEY ARTIST È CREATIVO.
È pacifico in giurisprudenza che le norme sulla protezione
dei diritti d’autore possono essere interpretate ed applicate estensivamente
ed analogicamente, nonchè che gli elenchi di soggetti e opere protette
sono tipicamente esemplificativi. In questo medesimo senso, il Consiglio
di stato, con sentenza del 25 gennaio 2007, n. 270, ha precisato che l’art.
82, l.a. indica solo esemplificativamente alcune categorie soggettive
che vanno incluse nel novero degli artisti interpreti e artisti esecutori
di cui all’art. 80 della medesima legge.
In questo quadro la sentenza citata si chiede: quale tutela per il foley
artist? Non quella degli autori, ma solo quella degli esecutori e interpreti.
Ma solo se il rumore è creativo.
Quale tutela per il foley artist? Il rumorista esegue l’opera,
secondo il volere del regista e dello sceneggiatore, creando i suoni appropriati,
che consentono una migliore fruizione dell’opera cinematografica
stessa. Il rumorista è una delle figure professionali del settore
audiovisivo, specializzata nel creare e registrare gli effetti sonori
di film, telefilm, cartoni animati, e simili. Il rumorista (o foley artist)
può essere un artista, un tecnico specializzato nel missaggio del
suono, o un montatore degli effetti sonori. I vari rumoristi specializzati
collaborano con il fonico ed il compositore alla realizzazione della colonna
sonora, oggi sempre più sofisticata grazie alle moderne tecnologie
surround Dolby, DTS, SDDS e THX, che letteralmente avvolgono lo spettatore.
Gli effetti sonori raramente sono registrati in presa diretta durante
le riprese, perché in quella fase ci si concentra sui dialoghi
fra gli attori, direzionando i microfoni su di loro. In questo modo, si
riduce il fastidioso rumore d’ambiente, ma anche i rumori generati
dagli attori stessi (rumori di passi, di porte che si chiudono, del tintinnio
di un braccialetto).
Il rumorista, allora, controlla la traccia audio con i dialoghi, e registra
dei nuovi rumori su una traccia a parte, provvedendo poi a sincronizzarla
in modo che il nuovo rumore (più efficace e pulito), sia posizionato
nel punto corretto. Alcuni di questi nuovi rumori sono generati manualmente
e appositamente per il film, ma con l’avvento del computer si usano
spesso rumori già esistenti (precampionati) e raccolti in librerie
di effetti. Il rumorista, inoltre, può aggiungere dei rumori che
nella presa diretta non esistevano affatto (detti anche effetti speciali
sonori).
Vi è dunque un vero e proprio processo di creazione e registrazione
dei nuovi rumori.
Sono opere dell’ingegno autonome? No, secondo la giurisprudenza
si tratta invece di esecuzioni dell’opere dell’ingegno da
parte di artisti interpreti ed artisti esecutori.
Secondo Consiglio di stato, 25 gennaio 2007, n. 270 il legislatore ha
immaginato che un’opera dell'ingegno (quale è un'opera letteraria,
teatrale, musicale, canora, cinematografica) è suscettibile di
molteplici forme interpretative, che possono mutare in funzione della
creatività degli interpreti ed esecutori, dell’evoluzione
tecnologica e sociale, sicché non ha inteso restringere in un numero
chiuso le forme di esecuzione di un’opera dell’ingegno, forme
di esecuzione che si basano su un momento creativo, che è l'interpretazione
dell'opera dell'ingegno da parte dell'interprete o esecutore. Ciò
premesso, si deve ritenere che il creatore di suoni e rumori (il c.d.
rumorista) concorre alla esecuzione dell’opera cinematografica,
che è il frutto dell’opera dell'ingegno del regista e dello
sceneggiatore. Il ruolo del rumorista non può essere disconosciuto,
sol che si consideri la differenza esistente tra il cinema muto e il cinema
sonoro, differenza che non si basa solo sulla registrazione, nel secondo,
della voce degli attori, o sulla base musicale (peraltro presente anche
nel cinema muto) ma anche sugli <effetti sonori>. Gli <effetti
sonori>, chiesti dal regista o dallo sceneggiatore, e dunque dai soggetti
titolari dell’opera dell'ingegno primaria, sono in concreto creati
e realizzati dai rumoristi. I rumoristi, pertanto, rientrano nel novero
dei soggetti che eseguono l’opera dell’ingegno. In conclusione,
è innegabile che ai rumoristi vada riconosciuta la qualità
di titolari di diritti connessi, quali soggetti che eseguono un’opera
dell'ingegno. Il limite di tale riconoscimento è che concorrano
ad un’opera dell'ingegno, e dunque ad un’opera che abbia l'indispensabile
requisito del carattere creativo, e che l’artista esecutore abbia
un ruolo importante, secondo quanto prescritto dall’art. 82 l.a..
Sicché, non può trovare tutela la mera registrazione di
suoni reali, bensì la creazione di suoni che imitano quelli reali
ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in
una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini
e dei dialoghi dell’opera cinematografica.