CASSAZIONE 21305/2009: NON COMMETTE REATO L'IMPRENDITORE CHE SVIA LA CLIENTELA, NONOSTANTE L'ORDINE DEL GIUDICE CIVILE.
La Cassazione risponde al quesito se il secondo comma dell'art. 388 c.p. possa essere applicato in caso di inosservanza dell’ordinanza, resa (dal giudice civile) ex art. 700 cpc, che inibisca un comportamento determinato all’imprenditore, qualificato sviamento della clientela a danno dell'altrui azienda.
Ma l’art. 388 co. 2 c.p. dispone solamente che la pena è applicata a chi elude dolosamente l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, la difesa della proprieta', del possesso o del credito.
L'eventuale interpretazione della norma penale oltre i suoi confini, per colpire anche l’imprenditore che non adempie all’inibitoria provvisoria pronunciata nell’ambito di una causa sulla concorrenza sleale rischierebbe, secondo l’interpretazione di Cass. 21305/2009 di trasformare l'art. 388/2 in una sorta di norma tipicizzante ogni condotta contraria al provvedimento cautelare civile.
Secondo la sentenza ora ricordata, l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p., come peraltro già affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite 36692/2007, non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, ma l'esigenza costituzionale di effettività di giurisdizione. Con il corollario che la sanzione non segue una mera trasgressione all'ordine del giudice, bensì l'ostacolo all'effettiva possibilità di una sua esecuzione. In questo quadro l'azione di risarcimento per concorrenza sleale può certamente essere aggravata dal protrarsi della condotta configurante concorrenza sleale. Ma l'esecuzione o meno della stessa non avrebbe in alcun modo “protetto” il soddisfacimento in sede esecutiva dell'eventuale credito, dovuto ai danni conseguenti la prosecuzione dell'attività illecita.
Secondo Cass. 21305/2009, dunque, sebbene il provvedimento del giudice civile costituisca un presupposto della condotta criminosa, e sebbene tra le misure cautelari sia pacifico che rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi ex art. 700 cpc, la sanzione penale opera solo se il provvedimento inosservato attenga alla difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Nel caso del provvedimento di inibitoria, il contenuto di “non facere” non potrebbe essere ricondotto ad alcuna delle tre categorie elencate dalla norma. Secondo Cass. 21305/2009, le norme sulla concorrenza illecita rappresenterebbero infatti (solo) un'applicazione specifica del dovere generico di non cagionare ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.).
Ci permettiamo di formulare ora una nostra osservazione. E precisamente, ci sembra difficile negare, tuttavia, che nel caso in cui il provvedimento del giudice civile fosse stato emesso nell’ambito di un procedimento per concorrenza sleale cd. intereferente (con diritti di proprietà industriale e dunque pronunciato dalle sezioni specializzate), allora il suo contenuto avrebbe avuto un effetto (tra l’altro anche) di protezione della proprietà (nella specie, intellettuale/industriale). Con il corollario che in questo caso l’applicazione dell’art. 388 co. 2 c.p. all’imprenditore inibito che non osservi il provvedimento ci sembra ragionevole, in quanto al più frutto di interpretazione estensiva (ma non analogica). D’altro canto l’applicazione dell’art. 388 co. 2 c.p. anche ai provvedimenti sulla concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale e intellettuale risponde anche al fondamento costituzionale (art. 42 cost.) della protezione dei beni immateriali e agli obblighi derivanti all’Italia dalla stipulazione dei trattati internazionali (in primis i cd. TRIPs) che sanciscono l’obbligo (tra l’altro anche) di proteggere efficacemente i diritti di proprietà intellettuale.