MARCHIO, IMPORTAZIONI PARALLELE, RIFIUTO DI CONTRARRE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.
Un’impresa in posizione dominante rispetto alla distribuzione
di un prodotto (che goda di rinomanza) non può sospendere le forniture
a un proprio cliente, se questi rispetta gli usi commerciali e se i suoi
ordini non presentano alcunché di anormale. Così la Corte
di Giustizia UE, 16 settembre 2008, n. 468.
Se è vero che il fatto di detenere una posizione dominante non
può privare l’impresa interessata del diritto di tutelare
i propri interessi commerciali e che le si deve quindi consentire, in
misura ragionevole, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per
la protezione di tali interessi, non è però ammissibile
un comportamento che abbia, in realtà, lo scopo di rafforzare la
posizione dominante dell'impresa e di farne abuso.
In particolare, incappano nel divieto ex art. 82 CE le pratiche di un’impresa
in posizione dominante finalizzate ad evitare le esportazioni parallele
da uno Stato membro UE verso altri Stati membri. Queste pratiche compartimentano
i mercati nazionali, neutralizzano i vantaggi della cd. concorrenza efficace,
pregiudicano la dinamica degli approvvigionamenti e dei prezzi. Il tutto
a danno dei consumatori finali. Nè la circostanza della diffusa
regolamentazione dei prezzi nel settore dei prodotti farmaceutici nei
vari Stati membri può quindi escludere l’applicazione delle
regole comunitarie di concorrenza. In altre parole, per gli Stati membri
che possiedono un sistema di fissazione dei prezzi sui farmaci è
proprio l’intervento dello Stato che costituisce uno dei fattori
idonei a creare opportunità per il commercio parallelo.
In questo quadro, un’impresa farmaceutica in posizione dominante,
per difendere i propri interessi commerciali, non può sospendere
la commercializzazione delle sue specialità medicinali in uno Stato
membro in cui i prezzi di queste ultime siano fissati ad un livello relativamente
basso. E sarebbe abusivo il rifiuto di soddisfare gli ordinativi inoltrati
da grossisti operanti nelle esportazioni parallele. A meno che gli ordinativi
inoltrati da tali grossisti presentino un carattere anormale. Infatti,
se non può ammettersi che un’impresa farmaceutica in posizione
dominante in uno Stato membro in cui i prezzi siano relativamente bassi
cessi di evadere i normali ordinativi di un vecchio cliente per il solo
fatto che quest’ultimo, nel rifornire il mercato del detto Stato
membro, esporti alcuni dei quantitativi ordinati verso altri Stati membri
in cui i prezzi siano superiori, tale impresa può tuttavia certamente
opporsi, in misura ragionevole e proporzionata, alla minaccia eventualmente
derivante per i suoi interessi commerciali dalle attività di un’impresa
che intenda rifornirsi in tale primo Stato membro di quantitativi significativi
di prodotti destinati essenzialmente alle esportazioni parallele.
Spetta al giudice nazionale stabilire il carattere normale degli ordinativi
in considerazione delle relazioni commerciali precedenti intrattenute
dall’impresa farmaceutica in posizione dominante con i grossisti
interessati nonché dell’entità degli ordinativi rispetto
al fabbisogno del mercato dello Stato membro in questione.
In conclusione, un’impresa che detenga una posizione dominante sul
mercato pertinente delle specialità medicinali, la quale, al fine
di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da
uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi
aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti, sfrutta in maniera
abusiva la propria posizione dominante.