1. MARCHIO, IMPORTAZIONI PARALLELE, RIFIUTO DI CONTRARRE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.
    Un’impresa in posizione dominante rispetto alla distribuzione di un prodotto (che goda di rinomanza) non può sospendere le forniture a un proprio cliente, se questi rispetta gli usi commerciali e se i suoi ordini non presentano alcunché di anormale. Così la Corte di Giustizia UE, 16 settembre 2008, n. 468.

  2. Se è vero che il fatto di detenere una posizione dominante non può privare l’impresa interessata del diritto di tutelare i propri interessi commerciali e che le si deve quindi consentire, in misura ragionevole, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento che abbia, in realtà, lo scopo di rafforzare la posizione dominante dell'impresa e di farne abuso.
    In particolare, incappano nel divieto ex art. 82 CE le pratiche di un’impresa in posizione dominante finalizzate ad evitare le esportazioni parallele da uno Stato membro UE verso altri Stati membri. Queste pratiche compartimentano i mercati nazionali, neutralizzano i vantaggi della cd. concorrenza efficace, pregiudicano la dinamica degli approvvigionamenti e dei prezzi. Il tutto a danno dei consumatori finali. Nè la circostanza della diffusa regolamentazione dei prezzi nel settore dei prodotti farmaceutici nei vari Stati membri può quindi escludere l’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza. In altre parole, per gli Stati membri che possiedono un sistema di fissazione dei prezzi sui farmaci è proprio l’intervento dello Stato che costituisce uno dei fattori idonei a creare opportunità per il commercio parallelo.
    In questo quadro, un’impresa farmaceutica in posizione dominante, per difendere i propri interessi commerciali, non può sospendere la commercializzazione delle sue specialità medicinali in uno Stato membro in cui i prezzi di queste ultime siano fissati ad un livello relativamente basso. E sarebbe abusivo il rifiuto di soddisfare gli ordinativi inoltrati da grossisti operanti nelle esportazioni parallele. A meno che gli ordinativi inoltrati da tali grossisti presentino un carattere anormale. Infatti, se non può ammettersi che un’impresa farmaceutica in posizione dominante in uno Stato membro in cui i prezzi siano relativamente bassi cessi di evadere i normali ordinativi di un vecchio cliente per il solo fatto che quest’ultimo, nel rifornire il mercato del detto Stato membro, esporti alcuni dei quantitativi ordinati verso altri Stati membri in cui i prezzi siano superiori, tale impresa può tuttavia certamente opporsi, in misura ragionevole e proporzionata, alla minaccia eventualmente derivante per i suoi interessi commerciali dalle attività di un’impresa che intenda rifornirsi in tale primo Stato membro di quantitativi significativi di prodotti destinati essenzialmente alle esportazioni parallele.
    Spetta al giudice nazionale stabilire il carattere normale degli ordinativi in considerazione delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dall’impresa farmaceutica in posizione dominante con i grossisti interessati nonché dell’entità degli ordinativi rispetto al fabbisogno del mercato dello Stato membro in questione.
    In conclusione, un’impresa che detenga una posizione dominante sul mercato pertinente delle specialità medicinali, la quale, al fine di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti, sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante.