LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE DEL 9 OTTOBRE 2009, N. 21470 STABILISCE CHE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ FA VENIRE MENO L’OCCUPAZIONE USURPATIVA MA NON ANCHE QUELLA ACQUISITIVA.
La dichiarazione di pubblica utilità fa venire sicuramente meno la cd. occupazione usurpativa. Non esclude invece in alcun modo quella acquisitiva. Per quale ragione? Secondo le sezioni unite della Cassazione il motivo è che la trasformazione del fondo occupato, irreversibile, è stata realizzata senza un atto ablativo tempestivo. Inoltre, le cause relative a queste problematiche rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
La permanenza di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è la condizione per ricondurre la vicenda di trasformazione del fondo, in difetto di alcun decreto di esproprio, ad occupazione acquisitiva e non “usurpativa”.
La persistente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità consente alla amministrazione espropriante di appropriarsi del fondo irreversibilmente trasformato in costanza della occupazione legittima ma in difetto dell’ atto di ablazione tempestivo.
Riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa è stato affermato che: a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi; b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata legge 205 del 2000, all'art. 7; d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Infine, dal quadro ora detto la Cassazione nella recente sentenza del 9 ottobre 2009 deduce che per l’ipotesi di occupazione appropriativa, oggetto eventualmente di azione risarcitoria introdotta dal proprietario del fondo espropriato, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla proposta domanda di risarcimento del danno patito a cagione della perdita del diritto di proprietà conseguente al fenomeno appropriativo maturato nel corso della occupazione legittima.