1. CHI RISARCISCE IL PASSEGGERO?
    È il passeggero, ospite nella macchina, che sceglie: o l’assicurazione del proprietario conducente, oppure la sua assicurazione. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza 13 giugno 2008, n. 205, ha deciso che l’art. 141 del codice delle assicurazioni rafforza la posizione del trasportato. Egli è un soggetto debole, perciò la sua tutela deve essere rafforzata. E infatti può scegliere di agire d nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo oppure nei confronti del responsabile civile, cioè l’autore del fatto dannoso.

  2. La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata da due ordinanze sulla (pretesa) illegittimità costituzionale della disciplina dell’azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro. Si tratta degli artt. 141 ss. decreto legislativo n. 209 del 2005. La Corte sottolinea l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate. Questa interpretazione esclude ogni rischio di incostituzionalità. E comporta che le norme vanno interpretate nel senso che esse rafforzano la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
    La sentenza qui citata ha stimolato alcune riflessioni in dottrina. Non manca chi oggi suggerisce che i principi ivi espressi valgono non solo per le ipotesi di danno subito dal trasportato (artt. 141 ss.), ma anche per la (parzialmente) analoga procedura di risarcimento diretto ex art. 149 per i danni subiti dai conducenti di veicoli.