CHI RISARCISCE IL PASSEGGERO?
È il passeggero, ospite nella macchina, che sceglie:
o l’assicurazione del proprietario conducente, oppure la sua assicurazione.
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza 13 giugno 2008, n. 205,
ha deciso che l’art. 141 del codice delle assicurazioni rafforza
la posizione del trasportato. Egli è un soggetto debole, perciò
la sua tutela deve essere rafforzata. E infatti può scegliere di
agire d nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo oppure
nei confronti del responsabile civile, cioè l’autore del
fatto dannoso.
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata
da due ordinanze sulla (pretesa) illegittimità costituzionale della
disciplina dell’azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti
della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento
del sinistro. Si tratta degli artt. 141 ss. decreto legislativo n. 209
del 2005. La Corte sottolinea l’obbligo di ricercare un’interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme impugnate. Questa interpretazione
esclude ogni rischio di incostituzionalità. E comporta che le norme
vanno interpretate nel senso che esse rafforzano la posizione del trasportato,
considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei
confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli
la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto
obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore
del fatto dannoso.
La sentenza qui citata ha stimolato alcune riflessioni in dottrina. Non
manca chi oggi suggerisce che i principi ivi espressi valgono non solo
per le ipotesi di danno subito dal trasportato (artt. 141 ss.), ma anche
per la (parzialmente) analoga procedura di risarcimento diretto ex art.
149 per i danni subiti dai conducenti di veicoli.