Secondo i giudici di merito, il pubblicitario che abbia presentato ad un potenziale cliente un bozzetto contenente un detto proverbiale associato ad immagini creative non può legittimamente invocare la violazione dei propri diritti d’autore qualora l’imprenditore, senza chiedergli il consenso, diffonda quale slogan pubblicitario (a mezzo di emittente radiofonica) il solo detto proverbiale. Quest’ultimo infatti è certamente da considerarsi patrimonio della collettività e come tale pubblico dominio liberamente utilizzabile da chiunque.