LE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI SUGLI INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO SONO PRESE A MAGGIORANZA SEMPLICE.
L’art. 27, comma 22, della legge 23 luglio 2009, n.99 ha chiarito, con effetto dal 15 agosto 2009 che per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell’utilizzazione delle fonti di energia che ne assicurano il risparmio (individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato), le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali degli intervenuti all’assemblea.