SECONDO CASS. 19021/2009 COMMETTE REATO IL SUPERIORE CHE MINACCI IL SOTTOPOSTO DI AVVIARE NEI SUOI CONFRONTI RITORSIONI DISCIPLINARI.
Se il superiore gerarchico non chiede una semplice relazione di servizio sui fatti, ma vuole invece intimidire, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari, il subordinato, intimandogli di fare rapporto con tono minaccioso, commette il delitto di minaccia grave. Secondo Cass. 19021/2009 è ragionevole argomentare, come evidenziato già dai giudici del merito, che il fatto sia idoneo a incutere timore e turbamento alla luce della reazione del subordinato (che nell'occasione si trovava sconvolto e in lacrime).