1. ANCHE IL SENATO DELLA REPUBBLICA HA UN SUO MARCHIO. L’USO È DISCIPLINATO DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 16 DICEMBRE 2008, N. 24.
    Il Senato della Repubblica è titolare di un marchio, depositato all'Ufficio brevetti e marchi di Roma il 29 aprile 2005 (n. RM 2005 C002232). Con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 16 dicembre 2008, n. 24 è stato approvato un apposito disciplinare per l'uso del marchio del Senato della Repubblica..

  2. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del marchio sono di proprietà esclusiva del Senato della Repubblica. I Servizi e gli Uffici del Senato sono tenuti ad utilizzare il marchio dell'Istituzione su tutti i supporti di «corporate image» (carte da lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l'identità visiva dell'Istituzione) siano essi prodotti internamente o da fornitori esterni. I Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione, nell'ambito dei settori di propria competenza, autorizzano e revocano l'uso del marchio dell'Istituzione da parte dei fornitori esterni assicurandone il corretto utilizzo. Si tratta dunque (almeno così sembra) di licenze non esclusive. Salvo autorizzazione ad altro titolo (ad esempio eventi realizzati in collaborazione con il Senato o che abbiano ricevuto il patrocinio del Senato), i singoli Senatori e i Gruppi parlamentari possono utilizzare il marchio dell'Istituzione. I singoli Senatori e i Gruppi parlamentari che utilizzano il marchio del Senato sono tenuti a rispettare le regole di impiego indicate nel Manuale d'identità visiva e a non associare l'identità dell'Istituzione, che promana dall'uso stesso del marchio, a messaggi non confacenti all'immagine del Senato.
    In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di sostegno morale (patrocinio), o finanziario (contributi, convenzioni, borse di studio, finanziamenti) o dell'utilizzo di sale dei palazzi del Senato, il Presidente del Senato può autorizzare, su richiesta, l'uso del marchio dell'istituzione per il tramite degli uffici competenti. Il soggetto autorizzato all'uso del marchio è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali, riproducendolo secondo le modalità indicate nel Manuale d'identità visiva del Senato. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo richiesto. L'autorizzazione non viene concessa per fini commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione di marchio similare.
    Il disciplinare non sembra invece tenere conto del delicato problema delle cd. utilizzazioni libere (si pensi, a mero titolo di esempio, all’uso parodistico del marchio altrui).
    Quanto all’utilizzo del marchio in Internet, il disciplinare dispone che il link da parte di altri siti a quello del Senato è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione SENATO DELLA REPUBBLICA oppure, se lo spazio a disposizione non lo consente, SENATO, purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, contrari alla legge e/o a regolamenti. È vietato l'inserimento di pagine del sito del Senato all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. «framing»). L'utilizzo del marchio del Senato come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche..