ANCHE IL SENATO DELLA REPUBBLICA HA UN SUO MARCHIO. L’USO È
DISCIPLINATO DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 16 DICEMBRE
2008, N. 24.
Il Senato della Repubblica è titolare di un marchio, depositato all'Ufficio brevetti e marchi di Roma il 29 aprile 2005 (n. RM 2005 C002232).
Con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 16 dicembre 2008, n. 24 è stato approvato un apposito disciplinare per l'uso del marchio del Senato della Repubblica..
Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del marchio sono di proprietà
esclusiva del Senato della Repubblica. I Servizi e gli Uffici del Senato
sono tenuti ad utilizzare il marchio dell'Istituzione su tutti i supporti
di «corporate image» (carte da lettere, modulistica e stampati
vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto
ciò che costituisce l'identità visiva dell'Istituzione)
siano essi prodotti internamente o da fornitori esterni. I Servizi e gli
Uffici dell'Amministrazione, nell'ambito dei settori di propria competenza,
autorizzano e revocano l'uso del marchio dell'Istituzione da parte dei
fornitori esterni assicurandone il corretto utilizzo. Si tratta dunque
(almeno così sembra) di licenze non esclusive. Salvo autorizzazione
ad altro titolo (ad esempio eventi realizzati in collaborazione con il
Senato o che abbiano ricevuto il patrocinio del Senato), i singoli Senatori
e i Gruppi parlamentari possono utilizzare il marchio dell'Istituzione.
I singoli Senatori e i Gruppi parlamentari che utilizzano il marchio del
Senato sono tenuti a rispettare le regole di impiego indicate nel Manuale
d'identità visiva e a non associare l'identità dell'Istituzione,
che promana dall'uso stesso del marchio, a messaggi non confacenti all'immagine
del Senato.
In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di sostegno
morale (patrocinio), o finanziario (contributi, convenzioni, borse di
studio, finanziamenti) o dell'utilizzo di sale dei palazzi del Senato,
il Presidente del Senato può autorizzare, su richiesta, l'uso del
marchio dell'istituzione per il tramite degli uffici competenti. Il soggetto
autorizzato all'uso del marchio è tenuto a darne adeguata visibilità
sui propri materiali promozionali, riproducendolo secondo le modalità
indicate nel Manuale d'identità visiva del Senato. L'utilizzo deve
intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica
e solo per il periodo richiesto. L'autorizzazione non viene concessa per
fini commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette
l'appropriazione di marchio similare.
Il disciplinare non sembra invece tenere conto del delicato problema delle
cd. utilizzazioni libere (si pensi, a mero titolo di esempio, all’uso
parodistico del marchio altrui).
Quanto all’utilizzo del marchio in Internet, il disciplinare dispone
che il link da parte di altri siti a quello del Senato è possibile
utilizzando esclusivamente la denominazione SENATO DELLA REPUBBLICA oppure,
se lo spazio a disposizione non lo consente, SENATO, purché i siti
ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti
o comunque lesivi di diritti altrui, contrari alla legge e/o a regolamenti.
È vietato l'inserimento di pagine del sito del Senato all'interno
della struttura del sito ospitante (c.d. «framing»). L'utilizzo
del marchio del Senato come link, così come ogni riproduzione di
altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato
secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, con esclusione dei casi
in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche..