1. L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI MANTENIMENTO DEL BREVETTO PUÒ ESSERE PROVATO SOLO A MEZZO DI PROVA DOCUMENTALE: CASS. 10219/2009.

  2. L'art. 2729 c.c. stabilisce che le presunzioni non si applicano nei casi in cui non può aversi prova per testimoni. A sua volta l'art. 2721 c.c. dispone che la prova per testimoni non è ammissibile per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l'autorità giudiziaria vi acconsenta. Infine, l'art. 2726 c.c. stabilisce che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento.
    In questa cornice si inserisce la disciplina delle tasse di brevetto. La tassa deve essere pagata anticipatamente entro il termine corrispondente e, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.
    Ebbene, secondo la Cassazione, il sistema non prevede la possibilità di provare l'avvenuto pagamento se non tramite una prova documentale, quale è necessariamente l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta.
    In altre parole, la Cassazione esclude che all'interno del sistema brevettatale sia possibile provare il pagamento di una tassa per testimoni o per presunzioni e ad affermare di conseguenza che in ambito processuale tale prova non risulta ammissibile.