L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI MANTENIMENTO DEL BREVETTO PUÒ ESSERE PROVATO SOLO A MEZZO DI PROVA DOCUMENTALE: CASS. 10219/2009.
L'art. 2729 c.c. stabilisce che le presunzioni non si applicano nei
casi in cui non può aversi prova per testimoni. A sua volta l'art.
2721 c.c. dispone che la prova per testimoni non è ammissibile
per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l'autorità
giudiziaria vi acconsenta. Infine, l'art. 2726 c.c. stabilisce che le
norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche
al pagamento.
In questa cornice si inserisce la disciplina delle tasse di brevetto.
La tassa deve essere pagata anticipatamente entro il termine corrispondente
e, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi
successivi con l'applicazione di una soprattassa.
Ebbene, secondo la Cassazione, il sistema non prevede la possibilità
di provare l'avvenuto pagamento se non tramite una prova documentale,
quale è necessariamente l'attestazione comprovante il pagamento
della tassa dovuta.
In altre parole, la Cassazione esclude che all'interno del sistema brevettatale
sia possibile provare il pagamento di una tassa per testimoni o per presunzioni
e ad affermare di conseguenza che in ambito processuale tale prova non
risulta ammissibile.