1. CASS. 12089/2009: SE IL TITOLO ESECUTIVO PERDE EFFICACIA DURANTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, PROCEDENTE SOCCOMBE E PAGA LE SPESE.

  2. Secondo Cass. 12089/2009 se nel corso del procedimento di opposizione all’esecuzione la sentenza, che costituisce il titolo su cui è fondata l’esecuzione forzata, viene riformata dal giudice dell’impugnazione, che dichiara cessata la materia del contendere, il procedimento di opposizione deve concludersi con la soccombenza del procedente. Questi, inoltre, deve anche rifondere le spese processuali. Chi fa valere la provvisoria esecutorietà di una sentenza nell’ambito della procedura forzata dunque lo farebbe assumendo su di sè il rischio della soccombenza ove il provvedimento dovesse essere riformato o cassato. In questo caso infatti l’esecuzione non potrebbe proseguire e il procedente dovrebbe subire l’accoglimento dell’opposizione proposta.