1. CASS. 29522 DEL 2008: LA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO.

  2. La volgarizzazione del marchio consiste nell'acquisizione nel linguaggio comune dell'espressione oggetto del marchio oppure di un suo elemento. Il segno (o la sua frazione) deve essere divenuto idoneo a rappresentare un certo tipo di prodotto. Il tutto indipendentemente dal(l’eventuale) concorso dell'inattività del titolare del titolo. Si deve, quindi, essere realizzato un processo di generalizzazione semantica nell'ambiente sociale.
    Il marchio volgarizzato può essere utilizzato da qualunque impresa che fabbrica il prodotto con esso indicato.
    Secondo la Cassazione, i principi elaborati in materia di volgarizzazione del marchio bidimensionale essere mutuati dal settore della forma del prodotto. In questo quadro, la generalizzazione di una certa forma, di un ornamento, o di un particolare pregio estetico si realizza quando ha assunto sul mercato, in termini generali, la medesima forza oggetto del prodotto, in modo tale che quella forma appunto standardizzata escluda per quel prodotto la possibilità di essere riconosciuto come proveniente da una determinata impresa (titolare del marchio).