CASS. 29522 DEL 2008: LA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO.
La volgarizzazione del marchio consiste nell'acquisizione nel linguaggio
comune dell'espressione oggetto del marchio oppure di un suo elemento.
Il segno (o la sua frazione) deve essere divenuto idoneo a rappresentare
un certo tipo di prodotto. Il tutto indipendentemente dal(l’eventuale)
concorso dell'inattività del titolare del titolo. Si deve, quindi,
essere realizzato un processo di generalizzazione semantica nell'ambiente
sociale.
Il marchio volgarizzato può essere utilizzato da qualunque impresa
che fabbrica il prodotto con esso indicato.
Secondo la Cassazione, i principi elaborati in materia di volgarizzazione
del marchio bidimensionale essere mutuati dal settore della forma del
prodotto. In questo quadro, la generalizzazione di una certa forma, di
un ornamento, o di un particolare pregio estetico si realizza quando ha
assunto sul mercato, in termini generali, la medesima forza oggetto del
prodotto, in modo tale che quella forma appunto standardizzata escluda
per quel prodotto la possibilità di essere riconosciuto come proveniente
da una determinata impresa (titolare del marchio).