STUDIO LEGALE ANGELICCHIO
STUDIO LEGALE ANGELICCHIO
I CREATORI DI SUONI SONO PROTETTI DAI DIRITTI CONNESSI, MA SOLO SE IL FOLEY ARTIST È CREATIVO.
È pacifico in giurisprudenza che le norme sulla protezione dei diritti d’autore possono essere interpretate ed applicate estensivamente ed analogicamente, nonchè che gli elenchi di soggetti e opere protette sono tipicamente esemplificativi. In questo medesimo senso, il Consiglio di stato, con sentenza del 25 gennaio 2007, n. 270, ha precisato che l’art. 82, l.a. indica solo esemplificativamente alcune categorie soggettive che vanno incluse nel novero degli artisti interpreti e artisti esecutori di cui all’art. 80 della medesima legge.
In questo quadro la sentenza citata si chiede: quale tutela per il foley artist? Non quella degli autori, ma solo quella degli esecutori e interpreti. Ma solo se il rumore è creativo.
Quale tutela per il foley artist? Il rumorista esegue l’opera, secondo il volere del regista e dello sceneggiatore, creando i suoni appropriati, che consentono una migliore fruizione dell’opera cinematografica stessa. Il rumorista è una delle figure professionali del settore audiovisivo, specializzata nel creare e registrare gli effetti sonori di film, telefilm, cartoni animati, e simili. Il rumorista (o foley artist) può essere un artista, un tecnico specializzato nel missaggio del suono, o un montatore degli effetti sonori. I vari rumoristi specializzati collaborano con il fonico ed il compositore alla realizzazione della colonna sonora, oggi sempre più sofisticata grazie alle moderne tecnologie surround Dolby, DTS, SDDS e THX, che letteralmente avvolgono lo spettatore.
Gli effetti sonori raramente sono registrati in presa diretta durante le riprese, perché in quella fase ci si concentra sui dialoghi fra gli attori, direzionando i microfoni su di loro. In questo modo, si riduce il fastidioso rumore d’ambiente, ma anche i rumori generati dagli attori stessi (rumori di passi, di porte che si chiudono, del tintinnio di un braccialetto).
Il rumorista, allora, controlla la traccia audio con i dialoghi, e registra dei nuovi rumori su una traccia a parte, provvedendo poi a sincronizzarla in modo che il nuovo rumore (più efficace e pulito), sia posizionato nel punto corretto. Alcuni di questi nuovi rumori sono generati manualmente e appositamente per il film, ma con l’avvento del computer si usano spesso rumori già esistenti (precampionati) e raccolti in librerie di effetti. Il rumorista, inoltre, può aggiungere dei rumori che nella presa diretta non esistevano affatto (detti anche effetti speciali sonori).
Vi è dunque un vero e proprio processo di creazione e registrazione dei nuovi rumori.
Sono opere dell’ingegno autonome? No, secondo la giurisprudenza si tratta invece di esecuzioni dell’opere dell’ingegno da parte di artisti interpreti ed artisti esecutori.
Secondo Consiglio di stato, 25 gennaio 2007, n. 270 il legislatore ha immaginato che un’opera dell'ingegno (quale è un'opera letteraria, teatrale, musicale, canora, cinematografica) è suscettibile di molteplici forme interpretative, che possono mutare in funzione della creatività degli interpreti ed esecutori, dell’evoluzione tecnologica e sociale, sicché non ha inteso restringere in un numero chiuso le forme di esecuzione di un’opera dell’ingegno, forme di esecuzione che si basano su un momento creativo, che è l'interpretazione dell'opera dell'ingegno da parte dell'interprete o esecutore. Ciò premesso, si deve ritenere che il creatore di suoni e rumori (il c.d. rumorista) concorre alla esecuzione dell’opera cinematografica, che è il frutto dell’opera dell'ingegno del regista e dello sceneggiatore. Il ruolo del rumorista non può essere disconosciuto, sol che si consideri la differenza esistente tra il cinema muto e il cinema sonoro, differenza che non si basa solo sulla registrazione, nel secondo, della voce degli attori, o sulla base musicale (peraltro presente anche nel cinema muto) ma anche sugli <effetti sonori>. Gli <effetti sonori>, chiesti dal regista o dallo sceneggiatore, e dunque dai soggetti titolari dell’opera dell'ingegno primaria, sono in concreto creati e realizzati dai rumoristi. I rumoristi, pertanto, rientrano nel novero dei soggetti che eseguono l’opera dell’ingegno. In conclusione, è innegabile che ai rumoristi vada riconosciuta la qualità di titolari di diritti connessi, quali soggetti che eseguono un’opera dell'ingegno. Il limite di tale riconoscimento è che concorrano ad un’opera dell'ingegno, e dunque ad un’opera che abbia l'indispensabile requisito del carattere creativo, e che l’artista esecutore abbia un ruolo importante, secondo quanto prescritto dall’art. 82 l.a.. Sicché, non può trovare tutela la mera registrazione di suoni reali, bensì la creazione di suoni che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini e dei dialoghi dell’opera cinematografica.