1. Individuare il soggetto e l’attività
Il riferimento è l’articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013. Per gli enti privati ricompresi nel comma 3, con bilancio superiore a 500.000 euro e attività rientrante nelle categorie previste, la disciplina opera in quanto compatibile e limitatamente all’attività di pubblico interesse. Vanno quindi esaminati natura dell’ente, eventuale controllo pubblico, accreditamento e attività svolte.
L’accreditamento non rende automaticamente identici gli obblighi di una struttura privata e quelli di un’azienda sanitaria pubblica. Un ente in controllo pubblico richiede un inquadramento distinto.
2. Costruire una mappa degli obblighi
La guida ANAC distingue l’albero di pubblicazione per categoria di soggetto. Per il comma 3 contempla, tra gli altri, servizi erogati, bilanci, pagamenti e accesso civico: ogni voce va verificata rispetto all’attività di pubblico interesse e alla compatibilità.
Un esempio di verifica riguarda i corrispettivi ricevuti per prestazioni sanitarie: non vanno qualificati automaticamente come contributi o sovvenzioni. Prima di applicare gli articoli 26 e 27 occorre esaminare titolo e natura dell’erogazione. Anche le voci sui procedimenti richiedono di individuare quali attività siano effettivamente pertinenti.
L’obbligo dell’articolo 41, comma 4, di pubblicare gli elenchi delle strutture accreditate e i relativi accordi riguarda Regioni e aziende sanitarie secondo il rispettivo ambito: non va trasferito indistintamente al privato accreditato.
3. Assegnare responsabilità e aggiornamenti
Per ogni obbligo applicabile è utile indicare documento o dato, ufficio che lo produce, referente della pubblicazione, periodicità e controllo finale. La sezione deve essere facilmente raggiungibile, liberamente consultabile e aggiornata; i documenti devono consentire una lettura e un riutilizzo adeguati.
Gli schemi ANAC aiutano a organizzare i contenuti. La presenza di uno schema non crea da sola un obbligo nuovo: occorre distinguere l’obbligo sostanziale dalla disciplina del formato e verificare le indicazioni applicabili al soggetto. Una voce non applicabile va motivata; un collegamento vuoto non chiarisce la situazione.
4. Distinguere trasparenza e anticorruzione
Per gli enti privati accreditati riconducibili all’articolo 2-bis, comma 3, ANAC chiarisce che non deriva dalla legge 190/2012 l’obbligo di adottare le misure anticorruzione o di nominare un RPCT. Raccomanda comunque misure preventive nell’attività sanitaria. L’eventuale controllo pubblico e gli altri regimi applicabili vanno verificati separatamente.
Il referente interno per le pubblicazioni, l’OdV e il gestore del whistleblowing svolgono funzioni diverse: compiti e raccordi devono essere definiti con chiarezza.
5. Pubblicare senza esporre i pazienti
I dati sulla salute non possono essere diffusi. Il divieto riguarda anche informazioni che rendano una patologia o una disabilità indirettamente riconoscibili. Prima della pubblicazione occorre controllare allegati, nominativi, riferimenti ai ricoveri e metadati, limitando i dati personali a quanto necessario e consentito.
Una verifica periodica dovrebbe riguardare anche file superati, collegamenti interrotti e documenti accessibili da percorsi diversi dalla sezione principale.
Da dove iniziare la verifica
- Inquadramento dell’ente, bilancio, accreditamento e accordi con il servizio sanitario.
- Elenco degli obblighi applicabili, con motivazione delle esclusioni.
- Indirizzo della sezione trasparenza, responsabilità interne e ultimo controllo dei contenuti.
Riferimenti
- D.Lgs. 33/2013, art. 2-bis — ambito soggettivo (MEF)
- ANAC — Guida alla sezione trasparenza: riferimenti, formati e schemi di pubblicazione
- ANAC — Albero degli obblighi per gli enti del comma 3
- ANAC — FAQ anticorruzione, § 1.4.15: enti privati accreditati SSN
- ANAC — Schema art. 41: soggetti tenuti alla pubblicazione (PDF)
- Garante privacy — Parere 30 settembre 2026: divieto di diffusione dei dati sulla salute
Questo approfondimento offre indicazioni generali. La valutazione della situazione concreta richiede l’esame dei fatti e dei documenti.