1. CASSAZIONE 4555 DEL 2009: LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SPETTA ANCHE AL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO.

  2. L’addebito della separazione non può essere considerato rilevante per escludere la pensione di reversibilità al coniuge separato. Già la Corte costituzionale, con la sentenza 286/87, aveva stabilito che questa pensione spetta anche al coniuge separato per colpa propria. Il coniuge separato con l’addebito ha dunque, da questo punto di vista, gli stessi diritti del coniuge superstite separato senza colpa o non separato: ha diritto di ottenere dall’INPS il trattamento di reversibilità.
    È opportuno sottolineare che è stata rigettata la difesa dell’INPS secondo cui nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all'assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della vivenza a carico e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità. Il motivo? Secondo la Cassazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore assicurato al momento della morte.