CASS. I SEZ. CIV. SENTENZA N. 11141/09. LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE TRA I CONIUGI DEVE AVVENIRE GUARDANDO AL VALORE DI MERCATO DEI BENI RIENTRANTI NELLA STESSA.
La Suprema Corte sostiene infatti che “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la determinazione del valore corrente degli immobili, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio, anche nell’ambito dello stesso territorio, in relazione alle caratteristiche del bene stesso”.