1. CASSAZIONE SEZIONE CIV. N. 15557/2008 “[...] LA RELAZIONE DI UN CONIUGE CON ESTRANEI RENDE ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE AI SENSI DELL’ART.151 C.C. QUANDO DANNO LUOGO A PLAUSIBILI SOSPETTI DI INFEDELTÀ E QUINDI ANCHE SE NON SI SOSTANZI IN UN ADULTERIO COMPORTANDO COMUNQUE OFFESA ALLA DIGNITÀ E ALL’ONORE DELL’ALTRO CONIUGE (CASS.6834/1998)”

  2. La Cassazione ha affermato in relazione ai presupposti della pronuncia dell'addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., comma 2, che “siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell’art.143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa: fra i quali è indicato l’obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelta personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda. Ha tuttavia avvertito che la giurisprudenza non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art.143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza”.